IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, n. 2170, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927,  n.  2227,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Rilevata la necessita' di  apportare  la  modifica  di  statuto  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la   tabella   XXXI   relativa   all'ordinamento   didattico
universitario  per  il  conseguimento della laurea in scienze agrarie
che muta denominazione in scienze e tecnologie agrarie, approvata con
decreto ministeriale 10 dicembre 1993;
  Vista  la  tabella  XXXI-bis  relativa  all'ordinamento   didattico
universitario   per  il  conseguimento  della  laurea  in  scienze  e
tecnologie alimentari, approvata con decreto ministeriale 10 dicembre
1993;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche;
  Visto  il  parere del Consiglio universitario nazionale espresso in
data 7 settembre 1995;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Bologna,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come segue:
                            Articolo unico
  All'art. 2, nell'elenco delle lauree rilasciate dalla  facolta'  di
agraria,  la  dizione  "laurea in scienze agrarie, durata del corso 5
anni" e' soppressa e sostituita dalla dizione "laurea  in  scienze  e
tecnologie agrarie, durata del corso cinque anni".
  L'art.  238,  relativo  alle  lauree  conferite  dalla  facolta' di
agraria, e' soppresso e sostituito dal seguente:
  Art. 238. - La facolta' di agraria dell'Universita' degli studi  di
Bologna  conferisce  le  lauree  in  "scienze  e tecnologie agrarie",
"scienze  della  produzione  animale"   e   "scienze   e   tecnologie
alimentari".
  Per  la  laurea in scienze e tecnologie agrarie la durata del corso
degli studi e' di cinque anni e di complessive 3300 ore.
  Per la laurea in scienze della produzione  animale  la  durata  del
corso e' di cinque anni.
  Per  la  laurea  in  scienze  e tecnologie alimentari la durata del
corso e' di cinque anni e di complessive 3300 ore
  I  titoli  di  ammissione  sono  quelli  prescritti  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
  Gli  articoli  da 239 a 245, relativi al corso di laurea in scienze
agrarie, sono soppressi.
  Dopo l'art. 238, con il conseguente scorrimento  della  numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi al riordinamento del corso di laurea in scienze agrarie  che
muta denominazione in scienze e tecnologie agrarie.
               LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
  Art.  239. - Presso la facolta' di agraria e' istituito il corso di
laurea in scienze e tecnologie  agrarie.  L'iscrizione  al  corso  e'
regolata   in   conformita'   alle   leggi   di  accesso  agli  studi
universitari. Il numero degli iscritti  sara'  stabilito  annualmente
dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base
ai  criteri  generali  fissati  dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi  dell'art.  9,  comma  4,
della legge n. 341/1990.
  Il   corso   di   laurea   e'  articolato  in  indirizzi.  Le  aree
caratterizzanti  ciascun  indirizzo  sono  previste  nel  regolamento
didattico  di  ateneo.  L'indirizzo  sara'  riportato nel certificato
degli studi.
  Art. 240. - Il corso di laurea in scienze e tecnologie  agrarie  e'
dichiarato  affine  ai  corsi  di  laurea e ai corsi di diploma delle
facolta' di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini
del passaggio dai corsi di diploma  universitario  e  di  diploma  di
laurea  della  facolta'  di  agraria e da quelli di altre facolta' al
corso di laurea in scienze e  tecnologie  agrarie,  il  consiglio  di
facolta'   adottera'   il  criterio  generale  della  loro  validita'
culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione
richiesta per il conseguimento del diploma  di  laurea.  Le  facolta'
potranno  riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei
corsi   di   diploma   universitario,    indicandone    le    singole
corrispondenze,  anche  parziali,  con  gli insegnamenti del corso di
laurea.  La  facolta'  indichera',   inoltre,   sia   gli   eventuali
insegnamenti  integrativi,  appositamente  istituiti  ed attivati per
completare la formazione per accedere al corso  di  laurea,  che  gli
insegnamenti  specifici  del corso di laurea necessari per conseguire
il  diploma  di  laurea.  Gli  insegnamenti  integrativi   non   sono
necessariamente   propedeutici   agli   insegnamenti   specifici.  Il
consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno di corso del corso di
laurea cui lo studente si potra' iscrivere. Nei  trasferimenti  degli
studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il
consiglio  di  facolta'  riconoscera'  gli  insegnamenti  sempre  col
criterio della loro utilita' ai fini della formazione necessaria  per
il  conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi
da completare per conseguire il titolo  e  l'anno  di  corso  cui  lo
studente potra' iscriversi.
  Art.  241. - La durata degli studi del corso di laurea in scienze e
tecnologie agrarie e' fissata in cinque  anni.  Ciascuno  dei  cinque
anni di corso puo' essere articolato in periodi didattici piu' brevi.
L'impegno  didattico complessivo e' di 3300 ore: di queste almeno 400
devono essere riservate  alla  preparazione  della  tesi  di  laurea.
L'attivita'   didattico-formativa   del  corso  di  laurea  comprende
didattica teorico-formale e  didattica  teorico-pratica.  L'attivita'
teorico-pratica   e'   comprensiva   di   esercitazioni,  laboratori,
seminari, dimostrazioni, attivita' guidate,  visite  tecniche,  prove
parziali  di  accertamento,  correzione  e discussione di elaborati e
progetti, preparazione della tesi sperimentale. Parte della attivita'
didattico-pratica  e  della  attivita'  sperimentale  di  tesi potra'
essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane  o
straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite
convenzioni  o  programni  di  scambio.  Ai  sensi del secondo comma,
lettera d),  dell'art.  9  della  legge  n.  341/1990,  l'ordinamento
didattico  nazionale  e'  articolato  in aree disciplinari, di cui al
successivo  art.  244.  Nell'organizzare  il  piano  degli  studi  le
facolta' attiveranno corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari
e/o  integrati.  Un  corso di insegnamento ha una durata di circa 100
ore, comprensive di  tutte  le  attivita'  didattiche.  Per  motivate
esigenze  didattiche  e'  possibile  svolgere corsi aventi una durata
minima di circa 50 ore. I  corsi  integrati  sono  costituiti  da  un
massimo  di  3  moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della
commissione di esame. Il numero di corsi di  insegnamento  sara'  non
inferiore  a  25  ne'  superiore  a  28, con un ugual numero di prove
finale di esame. Tutti i corsi d'insegnamento impartiti  constano  di
lezioni  teoriche  e  di esercitazioni pratiche. Per essere ammessi a
sostenere l'esame  di  laurea  occorre  aver  superato  le  prove  di
valutazione  relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre,
prima dell'iscrizione al  quarto  anno  di  corso  lo  studente  deve
presentare  una  certificazione, rilasciata dal centro linguistico di
ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della  prova  di
conoscenza  al  livello  "intermedio  1"  di una lingua straniera tra
quelle stabilite  dalla  facolta'.  La  facolta'  puo'  eventualmente
riconoscere  certificazione  rilasciata  da  altre istituzioni, anche
straniere. In assenza di una  adeguata  certificazione,  la  facolta'
istituira'  una  prova  di  accertamento.  L'esame di laurea consiste
nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di
progettazione.
  Art. 242. - All'atto della predisposizione  del  manifesto  annuale
degli  studi,  il  consiglio  di facolta' definisce il piano di studi
ufficiale del corso di laurea, comprendente  le  denominazioni  degli
insegnamenti  da  attivare,  in  applicazione  di quanto disposto dal
comma 2, dell'art.11 della  legge  n.  341/1990.  In  particolare  il
consiglio di facolta': a) propone il numero dei posti disponibili per
l'iscrizione,  secondo  quanto  previsto  dal precedente art. 239; b)
stabilisce  i  corsi  ufficiali  d'insegnamento  (monodisciplinari  o
integrati) e le relative denominazioni; c) ripartisce il monte ore di
ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per
ogni corso la frazione destinata alle attivita' pratiche; d) fissa la
frazione  temporale  delle  discipline afferenti ad un medesimo corso
integrato; e) indica il numero dei corsi o,  piu'  specificamente,  i
corsi  di insegnamento di cui lo studente dovra' avere l'attestazione
di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al  fine  di
ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi'
le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art.  243.  -  La  copertura  dei  corsi  attivati e' affidata, nel
rispetto delle vigenti leggi, dal consiglio di facolta' ai professori
di  ruolo  afferenti  ai  settori  scientifico-disciplinari  indicati
nell'ordinamento  didattico  e  ai  professori  di  ruolo  di settori
ritenuti dalla facolta' affini, ovvero per affidamento o supplenza  a
professore  di  ruolo o ricercatore confermato. Al fine di facilitare
il ricorso ad esperienze  e  professionalita'  esterne  il  corso  di
insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da affidare a professori a
contratto.
  Art. 244. - L'articolazione del corso di studi  per  conseguire  la
laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le
seguenti  aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna
specificato:
   Matematica, statistica ed informatica  (ore  150).  Settori:  A02A
(Analisi  matematica);  A02B  (Probabilita' e statistica matematica);
A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A  (Sistemi  di
elaborazione    delle   informazioni);   K05B   (Informatica);   S01A
(Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).
   Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica).
   Chimica  generale  ed  inorganica,   chimica   organica,   chimica
analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica), C03X (Chimica
generale ed inorganica), C05X (Chimica organica).
   Biologia  vegetale  (ore  100).  Settori:  E01A  (Botanica),  E01B
(Botanica sistematica),  E01C  (Biologia  vegetale  applicata),  E01E
(Fisiologia vegetale), G07A (Chimica agraria).
   Biologia   animale  (ore  100).  Settori:  E02A  (Zoologia),  E02B
(Anatomia comparata e citologia), E04A  (Fisiologia  generale),  V30A
(Anatomia  degli  animali  domestici), V30B (Fisiologia degli animali
domestici), G06A (Entomologia agraria).
   Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore  100).
Settori:  G07A  (Chimica  agraria),  E01E (Fisiologia vegetale), E05A
(Biochimica).
   Genetica agraria (ore 50). Settori: G04X (Genetica agraria).
   Scienza del suolo (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria),  G07B
(Pedologia),  D02A (Geografia fisica e geomorfologia), D02B (Geologia
applicata).
   Agronomia e coltivazioni (ore 200).  Settori:  G02A  (Agronomia  e
coltivazioni erbacee), G02B (Coltivazioni arboree), G02C (Orticoltura
e floricoltura).
   Difesa   delle  colture  (ore  100).  Settori:  G06A  (Entomologia
agraria), G06B (Patologia vegetale), G02A (Agronomia  e  coltivazioni
erbacee).
   Zootecnia   (ore   100).   Settori:  G09A  (Zootecnia  generale  e
miglioramento genetico), G09B (Nutrizione e  alimentazione  animale),
G09C (Zootecnia speciale), G09D (Zoocolture).
   Ecologia  applicata  al  sistema  agrario (ore 100). Settori: G02A
(Agronomia e coltivazioni erbacee), G02B (Coltivazioni arboree), G02C
(Orticoltura  e  floricoltura),  G06A  (Entomologia  agraria),   G07A
(Chimica   agraria),   G09A   (Zootecnia   generale  e  miglioramento
genetico), E03A (Ecologia), E01C (Biologia vegetale applicata),  E01D
(Ecologia vegetale), E01E (Fisiologia vegetale).
   Microbiologia  agraria e tecnologie alimentari (ore 150). Settori:
G08A  (Scienza  e  tecnologia  dei  prodotti  agro-alimentari),  G08B
(Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).
   Genio  rurale  (ore  150).  Settori:  G05A  (Idraulica  agraria  e
forestale), G05B (Meccanica agraria), G05C (Costruzioni  ed  impianti
tecnici per l'agricoltura).
   Economia  ed  estimo  (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo
rurale), P01A (Economia politica), P01B (Politica economica).
  Le  rimanenti ore sono destinate dalla facolta' alla definizione di
profili professionali per specifici  indirizzi  o  alla  integrazione
della   formazione   di   base   o  professionale,  prevedendo  anche
possibilita' di scelta per gli studenti.
  L'art. 247 relativo al corso di  laurea  in  scienze  e  tecnologie
alimentari (con sede a Cesena) e' soppresso.
  Dopo  l'art.  246, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi al riordinamento del corso di laurea in scienze e tecnologie
alimentari (con sede a Cesena).
              LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
                         (con sede a Cesena)
  Art.  247. - Presso la facolta' di agraria e' istituito il corso di
laurea in scienze e tecnologie alimentari. L'iscrizione al  corso  di
laurea  in scienze e tecnologie alimentari e' regolata in conformita'
alle leggi di  accesso  agli  studi  universitari.  Il  numero  degli
iscritti  sara'  stabilito  annualmente  dal  senato  accademico,  su
proposta del consiglio  di  facolta'  in  base  ai  criteri  generali
fissati  dal  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  Art. 248. - Il corso di laurea in scienze e  tecnologie  alimentari
e'  dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle
facolta' di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini
del passaggio dai corsi di diploma  universitario  e  di  diploma  di
laurea  della  facolta'  di  agraria e da quelli di altre facolta' al
corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, il  consiglio  di
facolta'   adottera'   il  criterio  generale  della  loro  validita'
culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione
richiesta per il conseguimento del diploma  di  laurea.  Le  facolta'
potranno  riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei
corsi di diploma universitario, indicando le singole  corrispondenze,
anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Le facolta'
indicheranno  inoltre  sia  gli  eventuali  insegnamenti integrativi,
appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione  per
accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso
di  laurea  necessari  per  conseguire  il  diploma  di  laurea.  Gli
insegnamenti integrativi non sono necessariamente  propedeutici  agli
insegnamenti  specifici. Il consiglio di facolta' indichera' inoltre,
l'anno di corso del  corso  di  laurea  cui  lo  studente  si  potra'
iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un
corso di diploma universitario, i consigli di facolta' riconosceranno
gli  insegnamenti  sempre con il criterio della loro utilita' ai fini
della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo  ed
indicheranno  il  piano  degli  studi da completare per conseguire il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art. 249. - La durata degli studi del corso di laurea in scienze  e
tecnologie  alimentari e' fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque
anni di corso puo' essere articolato in periodi didattici piu' brevi.
L'impegno didattico complessivo e' di 3300 ore; di queste almeno  400
devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea.
  L'attivita'  didattico-formativa  del  corso  di  laurea  comprende
didattica teorico-formale e  didattica  teorico-pratica.  L'attivita'
teorico-pratica   e'   comprensiva   di   esercitazioni,  laboratori,
seminari, dimostrazioni, attivita' guidate,  visite  tecniche,  prove
parziali  di  accertamento,  correzioni  e discussione di elaborati e
progetti, preparazione della tesi sperimentale. Parte della attivita'
didattica   teorico-pratica   potra'   essere   svolta  anche  presso
qualificate strutture esterne,  italiane  o  straniere,  pubbliche  o
private,   con  le  quali  siano  stipulate  apposite  convenzioni  o
programmi di scambio.
  Ai sensi del comma 2,  lettera  d),  dell'art.  9  della  legge  n.
341/1990,  l'ordinamento  didattico  nazionale  e' articolato in aree
disciplinari di cui al successivo art. 252. Nell'organizzare il piano
degli studi le facolta' attiveranno corsi ufficiali  di  insegnamento
monodisciplinari  e/o  integrati.  Un  corso  di  insegnamento ha una
durata  di  circa  100  ore,  comprensive  di  tutte   le   attivita'
didattiche.  Per  motivate  esigenze didattiche e' possibile svolgere
corsi aventi una durata minima di circa 50  ore.  I  corsi  integrati
sono  costituiti  da  un  massimo  di  3 moduli; i docenti di ciascun
modulo fanno parte della commissione d'esame. Il numero di  corsi  di
insegnamento  sara'  non  inferiore  a  25 ne' superiore a 28, con un
ugual numero di prove finali di esame. Per essere ammessi a sostenere
l'esame di laurea occorre  aver  superato  le  prove  di  valutazione
relative  ai  corsi  previsti  nel  piano  di  studio. Inoltre, prima
dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente  deve  presentare
una  certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove
esistente, da cui risulti il superaamento della prova  di  conoscenza
al  livello  "intermedio  1"  di  una  lingua  straniera  tra  quelle
stabilite dalla facolta'. La facolta' puo' eventualmente  riconoscere
certificazioni  rilasciate  da altre istituzioni, anche straniere. In
assenza di una adeguata certificazione, la  facolta'  istituira'  una
prova  di  accertamento. L'esame di laurea consiste nella discussione
di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.
  Art. 250. - All'atto della predisposizione  del  manifesto  annuale
degli  studi,  il  consiglio  di facolta' definisce il piano di studi
ufficiale del corso di laurea, comprendente  le  denominazioni  degli
insegnamenti  da  attivare,  in  applicazione  di quanto disposto dal
secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il
consiglio di facolta': a) propone il numero dei posti disponibili per
l'iscrizione secondo quanto previsto dal precedente articolo 247;  b)
stabilisce  i  corsi  ufficiali  d'insegnamento  (monodisciplinari  o
integrati) e le relative denominazioni; c) ripartisce il monte ore di
ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per
ogni corso la frazione destinata alle attivita' pratiche; d) fissa la
frazione temporale delle discipline afferenti ad  un  medesimo  corso
integrato;  e)  indica  il numero dei corsi o, piu' specificamente, i
corsi  d'insegnamento  di  cui  lo  studente  dovra'  avere  ottenuto
l'attestazione  di  frequenza  ed avere superato la relativa prova di
valutazione al  fine  di  ottenere  l'iscrizione  all'anno  di  corso
successivo  e  precisa  altresi'  le  eventuali propedeuticita' degli
esami di profitto.
  Art. 251. - La  copertura  dei  corsi  attivati  e'  affidata,  nel
rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori
di  ruolo  afferenti  ai  settori  scientifico-disciplinari  indicati
nell'ordinamento didattico  e  ai  professori  di  ruolo  di  settori
ritenuti  dalla facolta' affini, ovvero per affidamento o supplenza a
professore di ruolo o ricercatore confermato. Al fine  di  facilitare
il  ricorso  ad  esperienze  e  professionalita'  esterne il corso di
insegnamento potra' comprendere moduli da  affidare  a  professori  a
contratto.
  Art.  252.  -  L'articolazione del corso di studi per conseguire la
laurea in scienze e tecnologie alimentari comprende obbligatoriamente
le seguenti aree disciplinari,  con  il  numero  minimo  di  ore  per
ciascuna specificato:
   Matematica,  statistica  ed  informatica  (ore 200). Settori: A02A
(Analisi matematica), A02B (Probabilita'  e  statistica  matematica),
A04A  (Analisi  numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di
elaborazione   delle   informazioni);   K05B   (Informatica);    S01A
(Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).
   Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica).
   Chimica   generale   ed   inorganica,  Chimica  organica,  Chimica
analitica  e  Chimica  fisica  (ore  350).  Settori:  C01A   (Chimica
analitica);  C03X  (Chimica  generale  ed  inorganica); C05X (Chimica
organica), C02X (Chimica fisica).
   Biochimica (ore 100). Settori: E05A (Biochimica); E05B (Biochimica
clinica).
   Struttura e funzioni degli organismi vegetali (ore 100).  Settori:
E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale
applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria).
   Struttura  e  funzioni degli organismi animali (ore 100). Settori:
G06A  (Entomologia  agraria);  E02A  (Zoologia);   E04A   (Fisiologia
generale);  V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia
degli animali domestici).
   Produzioni  vegetali  (ore  100).  Settori:  G02A   (Agronomia   e
coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura
e Floricoltura); G04X (Genetica agraria).
   Produzioni  animali (ore 100). Settori: G09A (Zootecnia generale e
miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e  alimentazione  animale);
G09C  (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture); V30B (Fisiologia degli
animali domestici).
   Microbiologia  generale  e  applicata  (ore  200).  Settori:  G08B
(Microbiologia  agro-alimentare ed ambientale); V31B (Ispezione degli
alimenti di origine animale); C10X  (Chimica  e  biotecnologia  delle
fermentazioni).
   Parassitologia  dei  prodotti  alimentari  (ore 50). Settori: G06A
(Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale).
   Nutrizione umana  igiene  (ore  150).  Settori:  E06A  (Fisiologia
umana);   E06B  (Alimentazione  e  nutrizione  umana);  F22A  (Igiene
generale ed applicata).
   Fisica tecnica e ingegneria alimentare (ore  100).  Settori:  I05A
(Fisica  tecnica  industriale); G05A (Idraulica agraria e forestale);
G05B (Meccanica agraria).
   Operazioni unitarie e processi della  tecnologia  alimentare  (ore
150).    Settori:   G08A   (Scienza   e   tecnologia   dei   prodotti
agro-alimentari);  I15B  (Principi  di  Ingegneria   chimica);   I15C
(Impianti chimici); I15E (Chimica industriale e tecnologica).
   Tecnologie  del  condizionamento  e  della distribuzione (ore 50).
Settori: G08A (Scienza e tecnologia  dei  prodotti  agro-alimentari);
G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).
   Valutazione,  controllo  e  gestione  della  qualita' dei prodotti
alimentari  (ore  200).  Settori:  G08A  (Scienza  e  tecnologia  dei
prodotti  agro-alimentari);  G08B  (Microbiologia  agro-alimentare ed
ambientale); C09X (Chimica bromatologica).
   Economia  e  organizzazione  aziendale  (ore  200).  Settori: G01X
(Economia ed estimo rurale); I27X (Ingegneria  economico-gestionale);
P02B (Economia e gestione delle imprese).
   Diritto e legislazione alimentare (ore 50). Settori: G08A (Scienza
e  tecnologia  dei prodotti agro-alimentari); N01X (Diritto privato);
N03X (Diritto agrario).
  Le rimanenti ore sono destinate dalla facolta' alla definizione  di
profili  professionali  per  specifici  indirizzi o alla integrazione
della  formazione  di  base   o   professionale,   prevedendo   anche
possibilita' di scelta per gli studenti.
  Gli  articoli  da 248 a 250, relativi alle norme comuni ai corsi di
laurea della facolta' di agraria, sono  soppressi  e  sostituiti  dai
seguenti.
                   NORME COMUNI AI CORSI DI LAUREA
  Art.  253.  -  Gli  esami di profitto sono orali, ma possono essere
integrati da prove scritte o da prove pratiche.
  Art. 254. - Gli esami di profitto si danno per singoli insegnamenti
per il corso di laurea  in  scienze  della  produzione  animale.  Per
scienze  e  tecnologie  agrarie e per scienze e tecnologie alimentari
gli  esami  si  danno  su   corsi   monodisciplinari   o   integrati.
L'ammissione  agli  esami  per  gli  insegnamenti  che sono impartiti
presso altre facolta' e' regolata dalle disposizioni in esse vigenti.
L'ammissione agli esami e' regolata dalle disposizioni stabilite  dai
consigli di corsi di laurea della facolta'.
  Art.  255.  -  Per  gli  studenti o i laureati provenienti da altre
facolta' o scuole il consiglio di  facolta'  stabilisce  quali  corsi
gia'  frequentati  e quali esami gia' sostenuti siano da considerarsi
equipollenti  a  quelli  della  facolta'  di  agraria   e   determina
l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica.
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bologna, 25 ottobre 1995
                                           Il rettore: ROVERSI-MONACO